giovedì 18 febbraio 2010

Prestito nuovi nati



Fondo di credito per i nuovi nati
Cos'è
L’arrivo di un bambino in famiglia porta inevitabilmente con sé nuove esigenze e nuove spese. Per sostenerle è stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari (Decreto legge n. 185/2008 - art. 4, comma 1 e 1bis).
Possono chiedere un prestito, fino a 5000 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.
UN CREDITO PARTICOLARMENTE CONVENIENTE
Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso, non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.
Resta comunque facoltà degli istituti di credito l'erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, permette un tasso agevolato ma non esonera le famiglie dall'obbligo di restituzione alle scadenze pattuite.
Ipotesi con rate mensili per 60 mesi
Importo erogato Importo rata mensile (*)
€ 5.000 € 96,88
€ 4.000 € 77,50
€ 3.000 € 58,13
€ 2.000 € 38,75
€ 1.000 € 19,38
TAEG = TEGM 50% (6,27%) aggiornato al I trim. 2010
A chi è rivolto
Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale su bambini nati a adottati negli anni 2009, 2010 e 2011.
In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione.
Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.
Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare (individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%.
In questo caso la domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto.
Come si ottiene
Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato su questo sito e sul sito www.abi.it. II finanziamento concesso, nella misura massima di 5.000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche l'apposito modulo, nel quale viene autocertificato il possesso dei requisiti richiesti e dichiarando:
• le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice fiscale;
• l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetto;
• in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.
Nel caso di bambini affetti da malattia rara, dovrà essere prodotto anche il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.
La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.
È possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.
In caso di insolvenza, si è soggetti alle ordinarie procedure esecutive per il recupero del credito.
Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca del finanziamento.
Istituti di credito aderenti
Di seguito l' elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'iniziativa. La lista aumenterà progressivamente con l’adesione di altri istituti all’iniziativa.
Si ricorda che maggiore è la percentuale di riduzione espressa nell’ultima colonna della tabella e più vantaggioso sarà il tasso applicato a chi otterrà il prestito.
Istituti di credito aderenti - Elenco aggiornato il 5 febbraio 2010
Istituto di credito Sito web Filiali Percentuale di riduzione del TEGM*

Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto www.bancadialtavilla.it
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50%
Banca di Credito Cooperativo Montepruno di Roscigno e di Laurino www.bccmontepruno.it
Banca di Credito Cooperativo del Mugello www.bccmugello.it
Banca di Credito Cooperativo di Paceco www.bccpaceco.it
Banca di Credito Cooperativo di Pergola www.pergola.bcc.it
Banca di Credito Cooperativo ravennate & imolese www.inbanca.bcc.it
Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone www.ripa.bcc.it
Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola www.bccspinazzola.it
Banca di Credito Cooperativo di Vignole www.bccvignole.it
Banca Mediolanum www.bancamediolanum.it
Banca Popolare di Lajatico www.bancalajatico.it
Banca di Pistoia - Credito Cooperativo www.bancadipistoia.it
Banca Popolare S. Angelo www.bancasantangelo.com
Banca Popolare di Sondrio www.popso.it
Banca di Romano e S. Caterina Credito cooperativo www.bccromanosantacaterina.it
Banco Azzoaglio www.azzoaglio.it
Cassa di Risparmio di Ravenna www.lacassa.com
UBI BANCA - B@nca 24-7 S.p.A.
Banca Carime www.carime.it
UBI BANCA - B@nca 24-7
Banca Popolare di Ancona www.bpa.it
UBI BANCA - B@nca 24-7
Banca Popolare di Bergamo www.bpb.it
UBI BANCA - B@nca 24-7
Banca Popolare Commercio e Industria www.comindustria.it
UBI BANCA - B@nca 24-7
Banca di Valle Camonica www.bancavalle.it
UBI BANCA - B@nca 24-7
Banca Regionale Europea www.brebanca.it
UBI BANCA - B@nca 24-7
Banco di Brescia www.bancodibrescia.it
UBI BANCA - B@nca 24-7
Banco di San Giorgio www.bancodisangiorgio.it
(*) Cos’è il TEGM. Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il tasso effettivo globale medio risultante dall’ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari sulla base della legge n. 108/96. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare nei locali aperti al pubblico il TEGM. (Fonte: Banca d’Italia)

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